1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle lingue che, con delibera dei consigli regionali, sono riconosciute come lingue storiche regionali».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.